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COMUNE DI FORLI' (Aprile 1994)
REGOLAMENTO SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Qualche settimana fa un autorevole quotidiano ha pubblicato i risultati di una ricerca, condotta in tutti i capoluoghi italiani, che analizzava vari aspetti della configurazione sociale di ogni città.
Nella sintesi tabellare che riportava il numero di gruppi, associazioni e i momenti organizzati di aggregazione, Forli, si è collocata tra le prime tre città.
E' un dato che testimonia la vivacità e la ricchezza di fermenti associativi che operano nella nostra realtà.
Associarsi, dunque, per vivere il nostro quotidiano in modo nuovo, per ascoltare e per farsi ascoltare di più, per donare aiuto e solidarietà attiva, per sentirsi cittadini protagonisti in ogni momento della vita sociale. Un regolamento che disciplina un mondo cosi complesso ma cosi importante per tutta la nostra città rappresenta quindi un passo avanti nella direzione di un rapporto sempre più chiaro e trasparente tra Comune e cittadini.
Sono queste una serie di norme che rafforzano i meccanismi partecipativi nella gestione della cosa pubblica e che attivano opportunità e regole tese alla trasparenza.
E in questo settore vanno registrati alcuni significativi progressi: la messa in funzione dei Totem, terminali elettronici dai quali il cittadino può ottenere, oltre che i certificati anagrafici, anche tutta una serie di informazioni fondamentali sul funzionamento della macchina pubblica (non solo comunale) a
Forli.
All'ingresso del municipio poi, in un luogo senza barriere architettoniche, opera il Centro informazioni cittadino che eroga dati e notizie utili ad un più efficace utilizzo dei servizi pubblici.
Per tutti noi il cittadino è il soggetto della sovranità: egli non dovrà avere né porte invalicabili né dovranno esistere luoghi da non poter essere oggetto, in ogni momento, di una libera valutazione critica.
Vogliamo che la nostra azione amministrativa sappia cogliere appieno il rinnovato impegno civile di tante donne e uomini, di associazioni di volontario, di organizzazioni sociali e culturali in questo momento così difficile per il nostro Paese.
Credo che questo regolamento sulle libere forme associative servirà a rafforzare la traduzione partecipativa dei forlivesi, il loro senso civico e il loro interesse per la cosa pubblica.
Aprile 1994
Sauro Sedioli
UN ESEMPIO CONCRETO DI CITTADINANZA ATTIVA
Il 10 gennaio 1992 entrava in vigore lo Statuto del Comune di Forli, che tra le varie norme contiene anche un'interessante parte (Titolo V) dedicata alla partecipazione popolare e alle c.d. " libere forme associative".
In occasione del primo "compleanno" di questa piccola costituzione cittadina, un folto gruppo di associazioni forlivesi di varia ispirazione ideale ed impegnate su più fronti ha deciso - in quanto specifiche destinatarie di queste nuove disposizioni comunali - di celebrare la ricorrenza presentando ufficialmente al Sindaco e ai Capigruppo Consiliari una propria Bozza di Regolamento attuativo per la partecipazione popolare.
"Con questa iniziativa - si può leggere nella lettera inviata l'11 gennaio 1993 agli amministratori comunali - la "società civile" organizzata intende offrire il proprio contributo propositivo e concreto all'attività dell'ente locale e porre al tempo stesso le basi per un nuovo rapporto tra istituzioni ed associazionismo."
Un rapporto che il più delle volte si è risolto in polemiche più o meno aspre " a posteriori" e comunque sempre confinate tra i rispettivi limiti del rivendicazionismo e del giustificazionismo: e che ora invece si è voluto impostare a partire da una assunzione di responsabilità "a priori" da parti di uno dei soggetti in gioco.
C'è voluto un altro anno e anche qualcosa di più: ma ora il Regolamento è andato finalmente in porto e dobbiamo - non senza soddisfazione - dare alto che la sostanza della nostra proposta è stata accettata nelle sue linee ispiratrici tra cui figurano in primo luogo:
- le caratteristiche essenziali delle "libere forme associative" (assenza di scopo di lucro, democraticità) e la modalità di iscrizione al relativo Elenco comunale;
- una concezione del sostegno pubblico all'attività associativa improntata non più sul sistema dei contributi "a pioggia" ma sulla messa a disposizione di servizi (sedi, strumenti) e sul riconoscimento di diritti (acceso alle informazioni; presentazioni di proposte, istanze interrogazione, reclami).
La vera sfida, quella più impegnativa - non solo per le Associazioni limatarie(?) ma per tutte le Associazioni forlivesi da un lato e per l'Amministrazione comunale dall'altro - inizia ora: si tratta di far "vivere" il Regolamento, di evitare che anche questo strumento vada ad aggiungersi alle tante, troppe buone leggi del nostro paese rimaste lettera morta; si tratta di far si che - a partire da questo Regolamento - lo Statuto comunale divenga in primo luogo uno Statuto di (nuova) cittadinanza.
E'- per forza di cose- solo una parte della sfida più ampia (di crescita civile) che sta di fronte al nostro paese: il buon esito anche dalla valorizzazione della c.d. "società di mezzo", cioè di quel reticolo di soggetti collettivi e di quel tessuto coesione fatto di associazioni, gruppi, movimenti, cittadini attivi che costituisce una della linfe vitali e uno degli indispensabili "colanti" di ogni società e che sempre di più deve poter dire la sua sul piano dello stesso processo decisionale, a cominciare dalla dimensione locale.
Questo regolamento è importante anche perché muove un passo in questa direzione: un piccolo passo e un piccolo, concreto esempio di cittadinanza attiva.
Aprile 1994
LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI:
Associazioni "Paolo Babini" - Associazione per la pace - Associazione di volontariato civile "Polis" - Associazione Mons. Luigi Novarese - Associazione per una migliore qualità della vita nel Centro storico - Associazione Don Giovani Cani - Comitato Difesa Consumatori - Comitato promotore M. O. V. I. (Movimento del Volontario Italiano) - Coordinamento obiettori forlivesi - Centro di documentazione Internazionale - Forli Terzo Mondo - Lega Ambiente - Presenza sociale - Unione forlivese per la difesa dei cittadini handicappati ed emarginati - W. W. F.
Titolo I - PRINCIPI E CRITERI GENERALI
CAPO I - ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - REQUISITI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ART. 3 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO
ART. 4 - CANCELAZIONE DALL'ELENCO
CAPO II - DIRITTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ART. 5 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 6 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI
ART. 8 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ART. 9 - DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE
ART. 10 - DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMI AGLI UFFICI COMUNALI
CAPO III - IL SOSTEGNO COMUNALE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ART. 11 - PRINCIPI GENERALI
ART. 12 - FORME DI SOSTEGNO E SERVIZI REALI
ART. 13 - PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI
CAPO IV - RAPPORTI TRA COMUNE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ART. 14 - LA COLLABORAZIONE PER PROGETTI
ART. 15 - CONSULTAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Titolo II - LA PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI
ART. 16 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
ART. 17 - ISTANZE
ART. 18 - PROPOSTE
ART. 19 - PETIZIONI
ART. 20 - NORME PROCEDIMENTALI
ART. 21 - CONSULTAZIONI
Titolo I
PRINCIPI E CRITERI GENERALI
CAPO I
ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Art.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le forme di partecipazione popolare per le quali il Titolo V dello Statuto rinvia ad apposito regolamento.
2. La disciplina degli organismi di partecipazione all'azione amministrativa, dei comitati di utenti e di gestione, di cui all'art. 49, comma.
3. Nello Statuto Comunale, è demandata ai singoli regolamenti di servizio.
Art. 2 - REQUISITI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1. Sono considerate libere forme associative ai sensi dell'art. 6. I comma della legge 8. 6. 1990 n. 142 e dell'art. 48, comma 1 dello Statuto comunale, tutti gli organismi liberamente costituiti ed operanti nel territorio del Comune di Forli che presentino le seguenti caratteristiche:
a) assenza di scopo di lucro;
b) perseguimento delle finalità indicate dal citato art. 48, comma 1;
c) democraticità della struttura associativa;
d) riferimento degli scopi sociali ai valori riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto del Comune di Forli.
2. Ai fini della valorizzazione di tali forme associative il Comune di Forli prescinde dalla Forma giuridica da esse prescelta come più adeguata al perseguimento dei propri fini.
3. Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente regolamento i partiti politici, nonché i movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative.
Art.3 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO
1. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, dello Statuto è istituto nel Comune di Forli l'elenco comunale per le libere forme associative; secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 3, dello Statuto medesimo. L'iscrizione nell'elenco registro è condizione per l'esercizio dei diritti riconosciuti alle libere forme associative dal presente Regolamento.
2. Hanno titolo per la iscrizione nel suddetto elenco le libere forme associative che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento e che inviino al Sindaco copia dell'atto costitutivo, accompagnato dalla compilazione di un apposito modulo contenente le fondamentali informazioni sulla realtà associativa (data di costituzione, numero degli aderenti, risorse finanziarie, breve relazione sulla attività svolta o che si intende svolgere).
3. Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, il Sindaco comunica all'associazione interessata l'iscrizione nell'elenco oppure il motivato provvedimento di diniego di iscrizione.
4. Decorso tale termina senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'associazione si intende iscritta.
5. In caso di diniego all'iscrizione, l'associazione può presentare reclamo al Difensore Civico secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
Art. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
1. La cancellazione dall'elenco avviene per perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione oppure su richiesta dell'associazione.
2. In caso di accertarla perdita dei requisiti, la cancellazione viene disposta dal Sindaco con provvedimento motivalo.
3. I motivi dei provvedimento vengono prontamente comunicati all'associazione interessata che può controdedurre entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione.
4. Contro il provvedimento l'associazione può proporre il reclamo previsto all'art. 3, comma 5.
CAPO II
DIRITTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Art. 5 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
1. Le libere forme associative hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Forli e delle Aziende speciali ed Enti da esso dipendenti.
2. Si intendono per documenti amministrativi in genere sia gli atti o provvedimenti formalmente adottati che gli atti preparatori a rilevanza interna, quale che sia la forma di rappresentazione utilizzata(grafica, fotocinematografica, eletromagnetica).
3. Le condizioni, le modalità, i termini per l'esercizio del diritto di accesso, nonché i casi di escluzione sono queli stabiliti nell'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso al procedimento amministrativo, e la partecipazione ad esse del cittadino.
Art. 6 - Diritto di informazione
1. In relazione al perseguimento dei propri scopi le libere forme associative hanno diritto di ottenere dal Comune di Forli le informazioni e i dati di cui l'Amministrazione sia in possesso che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevamento dei prezzi, qualità dell'ambiente urbano e dei servizi, condizionali sociali, ecc).
2. Il comune fornisce altresi alle libere forme associative, su loro richiesta, i dati di natura economica attinenti alle scelte di pianilicazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, di natura sia ordinaria che straordinaria: nonché i parametri assunti come rilevanti per il riparlo delle risorse tra i diversi settori di intervento ed i dati relativi ai costi di gestione dei servizi ed al loro andameento.
Art. 7 - Diritto di accesso alle strutture e ai servizi
1. La disciplina dell'esercizio di tale diritto è ricompresa nel quadro delle azioni comunali a sostegno delle libere forme associative, di cui al successivo capo III.
Art. 8 - Diritto di presentare interrogazioni e interpellanze.
1. Le libere forme associative hanno diritto di presentare al Sindaco e ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione interrogazioni su materie attinenti ai propri scopi sociali.
2. L'interrogazione consiste nella domanda se un determinato latto sia vero; se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco o al Presidente del Consiglio di circoscrizione alcuna informazione; se il Sindaco o il Presidente abbiano preso o intendano prendere decisioni o provvedimenti su determinate questioni.
3. Il Sindaco o il Presidente di Circoscrizione rispondono per iscritto all'interrogazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'interrogazione.
Art. 9 - Diritto di presentare proposte
1. Le libere forme associative esercitano il diritto di presentare proposte all'Amministrazione Comunale negli stessi termini e secondo le stesse modalità stabilite per i cittadini singoli o associativi dal successivo titolo il del presente regolamento.
Art. 10 - Diritto di presentare reclami agli uffici comunali
1. In relazione alla esplicazione della propria attività le libere forme associative possono presentare reclami scritti agli uffici comunali di volta in volta interessati o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in ordine a disfunzioni, errori, omissioni o ritardi ad essi ascrivibili.
2. Il dirigente dell'Ufficio fornisce le spiegazioni del caso entro il termine di giorni 30 dal ricevimento del reclamo. Decorso inutilmente tale termine o qualora si ritenga insoddisfatta della spiegazione ricevuta, l'Associazione può rivolgersi al Difensore Civico secondo le modalità stabilite.
Capo III
IL SOSTEGNO COMUNALE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Art. 11 - Principi generali
1. Il comune di Forli valorizza e sostiene le libere forme associative secondo il seguente ofdine di priorità:
a) costituzione di un centro di riferimento unitario per tutte le libere forme associative sulla base dele condizioni stabilite dal Protocollo d'Intesa fra Enti Pubblici;
b) offerta di servizi reali alla attività svolta dalle associazioni;
c) contributi finanziari.
2. Per i contributi finanziari i criteri adottati ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/91. Tengono conto della necessità di promuovere lo sviluppo delle libere forme associative, mediante il riconoscimento del diritto ad accedere ai contributi già regolamentati da parte delle associazioni che sono iscritte all'Albo Comunale e nei limiti degli scopi statutari.
Art. 12 - Forme di sostegno e servizi reali
1. Il Comune di Forli e Consigli di Circoscrizione sostengono e favoriscono l'attività delle libere forme associative medinte l'attivazione o promozione dei seguenti servizi:
a) messa di disposizione di alcune sedi e di spazi per riunioni associative e oer iniziative aperte al pubblico: l'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale, che verranno successivamente individuati, è completamente gratuito e soggetto esclusivamente alla previa prenotazione scritta da parte delle libere forme associative iscritte nell'elenco comunale. E' fatta salva la priorità per le iniziative organizate dall'Ente.
b) Assegnazione di arredi, strumenti ed attrezzature per il Centro di riferimento unitario;
c) Assegnazione gratuita di appositi spazi di affissione pubblicitaria all'interno della Residenza Municipale, delle sedi dei Consigli di Circoscrizione e delle bacheche
delle Circoscrizioni;
d) riserva gratuita di uno spazio sui mezzi di informazione istituzionali dell'Amministrazione Comunale, che verrà autogestito dalle stesse associazioni;
e) concessione in uno precario, gratuito e temporaneo di attrezzature dell'Ente, di uso non quotidiano e con caratteristiche non specialistiche. Tale concessione dovrà essere regolamentata fermo restando che non dovranno risultare a carico del Comune né oneri figurativi.
Art. 13 - Pubblicazione dei contributi conccessi
1. Le associazioni hanno diritto di accesso all'Albo costituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412.
Capo IV
RAPPORTI TRA COMUNE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Art. 14 - La collaborazione per progetti
1. Nei settori di competenza comunale e nelle materie delegate alle circoscrizioni ed in relazione a specifici ed progetti di intervento tra Comune e libere forme associative iscritte nell'Elenco Comunale, pur nel rispetto degli ambiti di competenza della legge 266/91, possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di:
a) attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni;
b) attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nel'ambito di strutture comunali o dipendenti dal Comune;
c) attività ed interventi innovativi e sperimentali;
2. Le convenzioni regolano:
1) la durata del rapporto di collaborazione;
2) il contenuto e la modalità dell'intervento dell'Associazione;
3) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti
4) le modalità di risoluzione del contratto.
Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate per quelle materie che pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale. In tal caso le associazioni di volontariato proponenti devono risultare iscritte all'Albo Comunale.
Art. 15 - Consultazioni delle libere forme associative
1. La consultazione delle libere forme associative in relazione agli atti fondamentali della Amministrazione Comunale si realizza con le seguenti modalità:
- indizione di una riunione annuale congiunta Comune e libere forme associative, convocata nei tempi opportuni per consentire anche l'esame e la formulazione di proposte in ordine al Bilancio comunale di previsione;
- indizione di riunioni straordinarie su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno dieci associazioni iscritte nell'elenco per dibattere problemi di interesse generale per le comunità locali;
- audizioni, su problemi specifici; da parte delle competenti commissioni consiliari e circoscrizionali su richiesta dei rispettivi Presidenti o di almeno cinque associazioni iscritte.
2. Le organizzazioni di volontario iscritte nell'Elenco Comunale, inoltre:
- partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- possono proporre ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti Locali nelle materie di loro interesse.
Titolo II
LA PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI
Art. 16 - Partecipazione collaborativa
1. Le istanze, proposte, petizioni previste dall'art. 50 dello Statuto Comunale costituiscono forme di partecipazione collaborativa dei cittadini ala amministrazione e gestione della cosa pubblica cittadina e consistono nella segnalazione di disfunzioni, disagi e problemi di rilevanza pubblica e non meramente privata e nella prospettazione delle soluzioni atte a porvi rimedio, nonche nella collaborazione propositiva in ordine a tematiche di interesse generale.
Art. 17 - Istanze
1. Le istanze singole o collettive contengono l'invito ala Amministrazione o alle Circoscrizioni a provvedere su una determinata materia o questione di loro competenza.
2. Le istanze collettive non richiedono un numero minimo di sottoscrittori né l'autenticazione della firma, ma solo l'indicazione delle generalità dei firmatari.
Art. 18 - Proposte
1. Le proposte consistono in schermi di deliberazione da sottoporre all'esame dei competenti organi comunali.
2. Anche tale forma di partecipazione collaborativa può essere ad iniziativa singola o collettiva ed in tale ultimo caso valgono le norme del precedente art. 17.
Art. 19 - Petizioni
1. Le petizioni rivestono esclusivamente carattere collettivo e consistono nella richiesta rivolta al Sindaco o direttamente al Consiglio Comunale di adottare determinali provvedimenti o nella esposizione di necessità comuni a tutti gli amministrati.
2. L'iniziativa della petizione può essere assunta dai seguenti soggetti oltreché dai cittadini forlivesi iscritti nelle liste elettorati comunali.
a) cittadini residenti nel comune di Forli che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
b) cittadini italiani non residenti nel Comune di Forli esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
c) stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Forli che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.
3. La petizione deve essere sottoscritta da almeno cento aventi titolo o deve riportare le generalità dei sottoscrittori.
Art. 20 - Norme procedimentali
1. Istanze, petizioni o proposte dirette al Sindaco sono esaminate da lui o da un assessore delegato entro 30 giorni.
2. In diletto o qualora le medesime siano direttamente indirizzate al Consiglio Comunale la modalità procedimentale è quella prevista all'art. 73 del Regolamento del Consiglio Comunale.
3. E' facoltà della conferenza dei capigruppo decidere circa l'audizione del primo firmatario.
4. Per le circoscrizioni, istanze, petizioni o proposte sono presentate al Presidente della Circoscrizione. Entro 30 giorni dalla presentazione esse devono essere iscritte all'ordine del giorno dei Consigli di Circoscrizione che per ragioni di urgenza o di funzinaolità, possono rinviarne la trattazione una sola volta.
5. Le convocazioni dei consigli che abbiano iscritti all'ordine dei giorno istanze o proposte sono trasmesse al primo firmatario al quale il Presidente può concedere la parola nel corso del dibattimento consiliare riguardante l'istanza o la proposta.
6. Le deliberazioni di accoglimento o di rigetto delle istanze o delle proposte sono trasmesse al primo firmatario entro 10 giorni.
Art. 21 - Consultazioni
1. La consultazione delle organizzazioni economiche, sindacali, sociali, culturali e di ogni altra natura, anche attraverso lo strumento delle udienze conoscitive, ha luogo di norma in ordine ai seguenti atti fondamentali:
- atti regolamentari
- atti di programmazione
- indirizzi alle aziende ed agli enti dipendenti
- altri atti di particolare rilievo per la vita della città.
2. E' compito della Giunta realizzare le suddette forme di consultazione individuando di volta in volta le organizzazioni e le istanze sociali da coinvolgere, con la finalità di acquisire apporti collaborativi di elevata competenza e di realizzare il migliore contemperamento degli interessi contrapposti attraverso il contributo di valutazioni, opinioni e pareri delle suddette.
3. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale stabilisce in relazione ai singoli atti il momento dell'esplicarsi della consultazione, le organizzazioni da coinvolgere e i termini di conclusione della consultazione, nominando l'Assessore referente in ordine al raggiungimento degli obiettivi della consultazione.
4. Resta ferma che il Consiglio Comunale, per gli atti sui quali si è svolta la consultazione nelle forme sopra descritte, può, attraverso le Commissioni Consiliari, effettuare ulteriori consultazioni secondo le modalità stabilite dall'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Titolo III
ISTRUTTORIA PUBBLICA SPECIALE
Art. 22 - Finalità
1. Al fine di promuovere nuove forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini per la migliore tutela degli interessi collettivi, il Comune di Forli può indire pubblici dibattimenti, nei casi e con le modalità sotto specificate, tematiche rilevanti e di carattere generale. Questi dibattimenti denominati " Istruttorie pubbliche speciali" (di seguito I.P.S.) precedono la discussione conclusiva dei Consiglio Comunale, della quale costituiscono base conoscitiva.
Art. 23 - Campo di applicazione
1. Le tematiche di cui all'art. 22 riguardano problematiche amministrative relative alla comunità locale e che rivestono un profilo generale e/o una speciale importanza.
Art. 24 - Modalità di attivazione
1. L'attivazione dell'art. P.S. può essere proposta rispettivamente dalla Giunta, da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali, da 1 Consiglio di Circoscrizione, che la sottopongono alle determinazioni dei Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo comma 3.
Possono altre si farne richiesta almeno 700 cittadini residenti, secondo le modalità di cui al Regolamento per il referendum comunale approvato con deliberazione consiliare n. 365 in data 19. 3. 1991.
2. La richiesta di attivazione di I.P.S. deve essere iscritta all'O.d.G. del Consiglio Comunale nella prima seduta utile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa presso la Segreteria Generale.
Art. 25 - Pubblicità
1. Qualora il Consiglio Comunale, valutata la speciale importanza del tema, decida l'attivazione del'I.P.S., il Presidente della I Commissione "Affari Generali ed Istituzionali" , di concerto con il Presidente di altra Commissione Consiliare eventualmente competente, provvede immediatamente a dare adeguata pubblicità all'indizione della stessa mediante apposito avviso ed altre modalità di volta in volta individuale dalla I Commissione Consiliare (comunicato stampa, ecc.)
Art. 26 - Modalità per la nomina di esperti
1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, associazioni e comitati possono presentare al Presidente della Commissione "Affari Generali ed Istituzionali" domanda scritta e motivata di partecipazione alla sedute dell'I.P.S., attraverso un esperto qualificato da essi nominato.
2. Nella motivazione deve risultare il carattere non individuale dell'intessere rappresentato.
3. La Giunta, i Gruppi Consiliari ed i Consigli di Circoscrizione hanno comunque il diritto di nominare propri esperti, che possono presentare relazioni ed osservazioni in tempo utile per il rispetto del termine di cui al successivo art. 28.
Art. 27 - Competenze della I Commissione consiliare
1. La I Commissione "Affari Generali ed Istituzionali", eventualmente in seduta comune con la commissione competente, riunite entro il quinto giorno successivo alla data di cui all'art. 26, comma 1 :
a) vaglia insindacabilmente le domande di cui all'articolo precedente ed entro 3 giorni ne comunica l'esito agli interessati; gli esperti di parte hanno 15 giorni di tempo, dalla data del comunicazione, per esaminare la documentazione esistente agli atti della Commissione e per presentare osservazioni e relazioni;
b) decide sulla durata dei lavori dell'I.P.S. e fissa contestualmente la data della prima seduta da tenersi in uno periodo compresso tra il 50° ed il 60° giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
c) ha facoltà di convocare Dirigenti dell'Amminstrazione, dell'U.S.L., di Enti, Aziende, Società, Istituti, II.PP.A.B., Consorzi ed altri organismi ai quali il Comune partecipi, per informazioni e chiarimenti;
d) ha facoltà di invitare soggetti e gruppi rappresentativi di interessi rilevanti in ordine all'oggetto dell'I.P.S., i quali possono nominare propri esperti , ai quali è consentito accedere alla documentazione e presentare osservazioni e relazioni con le stesse modalità di cui alla precedente lettere a).
Art. 28 - Esame delle osservazioni
1. I membri della I Commissione devono comunque avere 10 giorni di tempo liberi per l'esame della relazioni ed osservazioni prevenute; tali relazioni dovranno articolarsi in una parte analitica generale ed in una propositiva complessiva. Tutte le parti dovranno riferirsi al problema nella sua unitarietà e concretezza.
Art. 29 - Fase dibattimentale
1. Le sedute dell'I.P.S. svolgono nella sede del Consiglio Comunale, sono aperte al pubblico, sono presiedute dal Presidente della I Commissione "Affari Generali ed Istituzionali", vi presenziano la/e Commissione/i interessata/e; del loro svolgimento viene effettuata verbalizzazione alla stregua delle sedute consiliari.
2. Dopo l'apertura dei lavori hanno diritto di parola gli esperti, secondo l'ordine disposto dal Presidente.
3. Nel successivo dibattito tutti hanno diritto di interrogazione degli esperti; il Presidente decide i tempi, l'ordine ed il numero delle interrogazioni. Prima delle risposte finali è richiesta la partecipazione e reciproco contraddittorio.
4. I Dirigenti, i Funzionari ed i soggetti invitati ai sensi della lettera c) del precedente art. 27 verranno ascoltati in una apposita sessione opportunamente collocata prima delle risposte finali. A tutti gli interessati è data facoltà di interrogazione dei convocati.
5. Anche i membri delle Commissioni Consiliari interessate possono presentare osservazioni e relazioni purché in tempo utile per rispetto del termine di cui art. 28.
Art. 30 - Pubblicità degli atti
1. Le relazioni degli esperti ed i materiali allegati, nonché altro eventuale materiale prodotto ed acquisto sono pubblici.
Art. 31 - Fase decenonale
1. Le sedute dell'I.P.S. non possono durare più di un mese. Conclusa la fase dibattimentale, la Commissione ha il mandato di redigere una relazione che valuti e selezioni le argomentazioni presentate ed indichi le raccomandazioni conclusive.
2. Le redazione della relazione deve avvenire in tempo utile per consentire il rispetto del termine di cui al successivo comma 3.
3. La relazione viene presentata al Consiglio Comunale dal Presidente della I Commissione "Affari Generali ed Istituzionali" o da un Commissionario a ciò delegato, il Consiglio le acquisisce come base per la discussione formale, ponendo la sua lettura all'inizio del dibattito inerente l'oggetto dell'I.P.S., da iscriversi all'O.d.S. della prima seduta utile successiva alla conclusione del dibattito in seno alla I Commissione Consiliare.
Art. 32 - Termine per la conclusione del procedimento
1. Il Consiglio Comunale deve pervenire alla determinazioni conclusive in ordine all'oggetto dell'I.P.S. entro 30 giorni dalla data della seduta consiliare nella quale viene presentata la relazione di cui all'articolo precedente.
Art 33 - Deroga
1. In pendenza dell'I.P.S., la Giunta può comunque, nel'ambito delle sue prerogative, porre in essere atti inerenti all'oggetto dell'I.P.S. e giustificati da carattere di urgenza operativa.
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