GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE E CENTRI SOCIALI

i seguito si riporta una serie di strumenti utili (regolamenti, convenzioni,...) per l'istituzione e la gestione di centri sociali e centri d'aggregazione giovanile

  

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ANCONA PER LA GESTIONE DI CENTRI SOCIALI

 

REGOLAMENTO

 

Art. 1 - Finalità

Il Centro Sociale è luogo di aggregazione della popolazione, allo scopo di prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, di realizzare senza fini di lucro iniziative di carattere ricreativo, culturale, sociale che permettano ai partecipanti di essere destinatari e protagonisti.

A salvaguardia della sua funzione sociale il Centro non ha alcuna connotazione partitica.

Art. 2 - Istituzione

L'Amministrazione comunale può istituire Centri Sociali o convenzionarsi con Centri Sociali gestiti da associazioni di volontariato secondo la programmazione del servizio "Servizi Sociali ed Educativi".

Art. 3 - Collocazione funzionale

L'attività è collocata nell'ambito del servizio "Servizi Sociali ed Educativi".

Il Centro Sociale, quale servizio rivolto al quartiere, fa riferimento alla Circoscrizione secondo le competenze definite nel successivo art. 16.

Art. 4 - Struttura

I locali del Centro Sociale devono essere ampi, privi di barriere architettoniche, ubicati nell'abitato del quartiere e tali da poter essere utilizzati per varie attività.

La struttura deve essere coperta da assicurazione R.C..

Art. 5 - Attività

Le iniziative autogestite del Centro Sociale sono rivolte all'accrescimento culturale e sociale dei cittadini, con particolare riguardo agli anziani, da perseguirsi attraverso le seguenti attività:

- - iniziative ricreative e di socializzazione;

- - iniziative culturali;

- - attività motoria;

- - hobby, attività e laboratori artigianali;

- - attività di solidarietà sociale soprattutto con le persone anziane non autosufficienti;

- - attività per favorire lo scambio intergenerazionale;

- - consulenze professionali gratuite;

- - biblioteca e sala lettura;

- - piccolo servizio bar autogestito senza fini di lucro.

Le attività possono variare ed essere integrate in relazione alle esigenze delle singole realtà sociali.

Art. 6 - Destinatari: accesso e frequenza

Il Centro Sociale è aperto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e in particolare a quelli del quartiere.

Per frequentare con continuità il Centro e partecipare alla gestione dello stesso è richiesta l'iscrizione previo versamento di una quota annuale stabilita dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione rilascia agli iscritti apposito tesserino e l'elenco degli iscritti è depositato presso il Centro.

I soci impegnati nelle attività del Centro, sia all'interno che all'esterno, devono essere coperti da assicurazione a carico del Centro Sociale per Responsabilità Civile verso terzi intendendo per terzi sia i soci che gli estranei. Il Centro è aperto anche ai cittadini non iscritti in tutte le occasioni consentite dal "regolamento interno" e per manifestazioni particolari.

I frequentanti sono tenuti ad un corretto comportamento, all'osservanza del presente regolamento, del regolamento interno, delle decisioni assunte dagli organi di gestione, pena la sospensione o l'espulsione comminata dal Comitato di Gestione.

Art. 7 - Gestione

Il Centro è autogestito con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle iniziative, dai soci.

L'Amministrazione, sentita la Circoscrizione territorialmente competente, può assegnare alle Associazioni che ne facciano richiesta, contributi per le spese di gestione del Centro, mediante stipula di apposita convenzione subordinata all'accertamento di conformità delle finalità dello statuto, delle attività e della gestione ai criteri indicati nel presente regolamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la destinazione dei fondi e l'attuazione integrale dei programmi finanziati.

Art. 8 - Organi di gestione

La gestione del Centro si esplica attraverso l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente. Le votazioni per l'elezione degli organi di gestione sono segrete; per l'approvazione degli argomenti, di volta in volta in discussione, sono di norma palesi. Le modalità delle elezioni sono demandate al regolamento interno.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti; essa determina e forma la volontà del Centro. Hanno diritto al voto tutti i frequentatori che risultano iscritti 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

Possono assistere all'Assemblea i rappresentanti di Enti o Associazioni in rapporto agli oggetti in discussione su invito del Comitato di Gestione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione si effettua mediante invito personale e avvisi affissi nella sede sociale e presso la Circoscrizione nei quali deve essere indicato l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea:

- - elegge il Comitato di Gestione e il Collegio dei Sindaci, sostituendone i membri dimissionari o deceduti;

- - approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- - nomina il Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni di cui al precedente art. 8.

Art. 10 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da un numero variabile di persone da 5 a 13, in maggioranza anziani e in rappresentanza di entrambi i sessi.

Il Comitato di Gestione:

- - redige il "regolamento interno" atto a definire l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro;

- - attua i deliberati dell'Assemblea;

- - convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta un terzo degli iscritti;

- - elegge il Presidente ed il vicepresidente del Centro;

- - sospende o espelle dal Centro gli iscritti che ne abbiano dato motivo;

- - costituisce gruppi di lavoro, per una migliore efficienza di gestione;

- - esamina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano annuale delle attività e del bilancio finanziario e ne verifica l'attuazione;

- - nomina il cassiere.

- - Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese, dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

- - Qualora le sostituzioni nell'arco di due anni dovessero superare il 50% si dovrà procedere alla rielezione del Comitato.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente:

- - ha la rappresentanza del Centro e dall'Assemblea;

- - dura in carica due anni e può essere rieletto;

- - assume, in caso di urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato, salvo ratifica da parte di questo non appena possibile;

- - in caso di impedimento o di assenza, tutte le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente;

- - coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e dei gruppi di lavoro.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, composto da tre iscritti:

- - elegge al suo interno il Presidente;

- - esercita il controllo su tutti gli atti compiuti dal Comitato di Gestione;

- - esamina i bilanci e li sottopone all'Assemblea, congiuntamente al Comitato di Gestione;

- - verifica la contabilità, ogni sei mesi e in qualunque momento ne ravvisi la necessità.

Art. 13 - Comitato Coordinamento Centri Sociali

Al fine di assicurare un collegamento tra i vari Centri Sociali, favorirne il confronto, la collaborazione e lo scambio di esperienze è costituito un Comitato di Coordinamento dei Centri Sociali composto da:

- - i Presidenti dei centri comunali e convenzionati;

- - i Presidenti delle Circoscrizioni competenti territorialmente o loro delegati;

- - l'Assessore ai Servizi Sociali ed Educativi o suo delegato;

- - un operatore del servizio "Servizi Sociali ed Educativi".

Art. 14 - Bilancio

Il bilancio preventivo delle attività ed iniziative deve essere presentato e approvato dall'Assemblea degli iscritti entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo riguarda l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea degli iscritti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi per conoscenza entro 15 giorni dall'approvazione al servizio "Servizi Sociali ed Educativi".

Il bilancio preventivo è necessario all'Amministrazione comunale per assegnare con apposito atto deliberativo il contributo per le spese di gestione.

Art. 15 - Competenze del servizio "Servizi Sociali ed Educativi"

I compiti sono:

- - programmazione territoriale dei Centri Sociali;

- - esame a raccordo progettualità dei Centri;

- - verifica andamento attività dei Centri e proposta;

- - parere tecnico in merito a richieste di convenzionamento;

- - procedure ed atti amministrativi connessi all'erogazione di contributi.

Art. 16 - Competenze delle Circoscrizioni

I compiti sono:

- - proporre attività e collaborare per l'attuazione delle stesse;

- - esprimere parere circa la stipula di convenzioni con Centri di Associazioni;

- - vigilare sulle attività svolte;

- - individuare le forme più opportune di relazione e collaborazione con il Centro.

Art. 17 - Disciplina giuridica

Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di leggi statali e regionali e, particolarmente le disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del C. C..

  

CONVENZIONE DEL COMUNE DI ANCONA PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE

   

CONVENZIONE

 

TRA

 

- il Comune di Ancona rappresentato dal Dirigente il Settore Servizi Sociali, il quale agisce in tale sua qualità in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 36 comma 3, lettera c) dello Statuto del Comune, dell'art. 77 del Regolamento comunale dei contratti, in vigore dall'1.11.1993 ed in esecuzione della Delibera di Giunta n.……... del.……………….….

 

E

 

- il Sig.…………….... dell'Associazione.…………….. il quale interviene al presente atto quale Presidente, con sede in ... Via ... si conviene e si stipula quanto segue:

 

Art. 1 - Premessa

Per quanto riguarda la premessa si fa ampio riferimento alla deliberazione n………... del……..... che si conserva agli atti di questo Comune e che si intende qui integralmente recepita.

Art. 2 - Riconoscimento

Esaminata la documentazione conservata agli atti del servizio "Servizi Sociali ed Educativi" l'amministrazione comunale riconosce la rispondenza del Centro Sociale alle norme e requisiti di cui al regolamento in vigore dal……..... (Delibera Cons. n………... del………....).

Art. 3 - Gestione

L'Associazione provvede direttamente alla gestione del Centro nel rispetto dei criteri del succitato regolamento ed è responsabile del buon andamento dello stesso e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Associazione, per cui nessuna responsabilità potrà mai essere configurata a carico del Comune.

Art. 4 - Corrispettivo

L'Amministrazione visto il bilancio dell'anno precedente eroga all'Associazione………..………... un contributo di L……………..... per le spese di gestione del Centro Sociale relative a ... da liquidare in n. 2 rate di cui la prima a titolo acconto entro il………….... e la seconda dietro presentazione di fatture o note contabili (originali o copie autenticate) della spesa complessivamente sostenuta per tale titolo.

Art. 5 - Durata

La durata della presente convenzione è fissata dal…………... al……….....

Art. 6 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto in caso di inosservanza delle norme di cui al presente atto ed al regolamento.

Art. 7 - Determinazioni cautelative

Le determinazioni di ordine cautelativo possono essere attuate dall'Amministrazione senza adozione di alcuna formalità.

Ciò nonostante in nessun caso l'associazione potrà ritenersi esonerata dall'esecuzione degli obblighi che gli derivano dal presente contratto.

Art. 8 - Spese a carico dell'Associazione

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto, dipendente e conseguente, nessuna eccettuata o esclusa e senza diritto a rivalsa, è a carico dell'Associazione.

Art. 9 - Domicilio dell'Associazione

A tutti gli effetti del contratto l'associazione aggiudicataria elegge il proprio domicilio in Ancona.

Art. 10 - Norme regolatrici il contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti, in quanto applicabili.

Art. 11 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'espletamento delle prestazioni contrattuali è competente il Foro di Ancona.