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REGOLAMENTO
Art. 1 - Finalità
Il Centro Sociale è luogo di aggregazione della popolazione, allo scopo di prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, di realizzare senza fini di lucro iniziative di carattere ricreativo, culturale, sociale che permettano ai partecipanti di essere destinatari e protagonisti.
A salvaguardia della sua funzione sociale il Centro non ha alcuna connotazione partitica.
Art. 2 - Istituzione
L'Amministrazione comunale può istituire Centri Sociali o convenzionarsi con Centri Sociali gestiti da associazioni di volontariato secondo la programmazione del servizio "Servizi Sociali ed Educativi".
Art. 3 - Collocazione funzionale
L'attività è collocata nell'ambito del servizio "Servizi Sociali ed Educativi".
Il Centro Sociale, quale servizio rivolto al quartiere, fa riferimento alla Circoscrizione secondo le competenze definite nel successivo
art. 16.
Art. 4 - Struttura
I locali del Centro Sociale devono essere ampi, privi di barriere architettoniche, ubicati nell'abitato del quartiere e tali da poter essere utilizzati per varie attività.
La struttura deve essere coperta da assicurazione
R.C..
Art. 5 - Attività
Le iniziative autogestite del Centro Sociale sono rivolte all'accrescimento culturale e sociale dei cittadini, con particolare riguardo agli anziani, da perseguirsi attraverso le seguenti attività:
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- iniziative ricreative e di socializzazione;
- - iniziative culturali;
- - attività motoria;
- - hobby, attività e laboratori artigianali;
- - attività di solidarietà sociale soprattutto con le persone anziane non autosufficienti;
- - attività per favorire lo scambio
intergenerazionale;
- - consulenze professionali gratuite;
- - biblioteca e sala lettura;
- - piccolo servizio bar autogestito senza fini di lucro. Le attività possono variare ed essere integrate in relazione alle esigenze delle singole realtà sociali. Art. 6 - Destinatari: accesso e frequenza Il Centro Sociale è aperto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e in particolare a quelli del quartiere. Per frequentare con continuità il Centro e partecipare alla gestione dello stesso è richiesta
l'iscrizione previo versamento di una quota annuale stabilita dal Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione rilascia agli iscritti apposito tesserino e l'elenco degli iscritti è depositato presso il Centro. I soci impegnati nelle attività del Centro, sia all'interno che all'esterno, devono essere coperti da assicurazione a carico del Centro Sociale per Responsabilità Civile verso terzi intendendo per terzi sia i soci che gli estranei. Il Centro è aperto anche ai cittadini non iscritti in tutte le occasioni consentite dal "regolamento interno" e per manifestazioni particolari. I frequentanti sono tenuti ad un corretto comportamento, all'osservanza del presente regolamento, del regolamento interno, delle decisioni assunte dagli organi di gestione, pena la sospensione o l'espulsione comminata dal Comitato di Gestione. Art. 7 - Gestione Il Centro è autogestito con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle iniziative, dai soci. L'Amministrazione, sentita la Circoscrizione territorialmente competente, può assegnare alle Associazioni che ne facciano richiesta, contributi per le spese di gestione del Centro, mediante stipula di apposita convenzione subordinata all'accertamento di conformità delle finalità dello statuto, delle attività e della gestione ai criteri indicati nel presente regolamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la destinazione dei fondi e l'attuazione integrale dei programmi finanziati. Art. 8 - Organi di gestione La gestione del Centro si esplica attraverso l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente. Le votazioni per l'elezione degli organi di gestione sono segrete; per l'approvazione degli argomenti, di volta in volta in discussione, sono di norma palesi. Le modalità delle elezioni sono demandate al regolamento interno. Le cariche sociali sono gratuite. Art. 9 - Assemblea L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti; essa determina e forma la volontà del Centro. Hanno diritto al voto tutti i frequentatori che risultano iscritti 30 giorni prima della data dell'Assemblea. Possono assistere all'Assemblea i rappresentanti di Enti o Associazioni in rapporto agli oggetti in discussione su invito del Comitato di Gestione. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione si effettua mediante invito personale e avvisi affissi nella sede sociale e presso la Circoscrizione nei quali deve essere indicato l'ordine del giorno in discussione. L'Assemblea: -
- elegge il Comitato di Gestione e il Collegio dei Sindaci, sostituendone i membri dimissionari o deceduti; - - approva il bilancio preventivo e consuntivo; - - nomina il Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni di cui al precedente
art. 8. Art. 10 - Comitato di Gestione Il Comitato di Gestione è composto da un numero variabile di persone da 5 a 13, in maggioranza anziani e in rappresentanza di entrambi i sessi. Il Comitato di Gestione: -
- redige il "regolamento interno" atto a definire l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro; - - attua i deliberati dell'Assemblea; - - convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta un terzo degli iscritti; - - elegge il Presidente ed il vicepresidente del Centro; - - sospende o espelle dal Centro gli iscritti che ne abbiano dato motivo; - - costituisce gruppi di lavoro, per una migliore efficienza di gestione; - - esamina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano annuale delle attività e del bilancio finanziario e ne verifica l'attuazione; - - nomina il cassiere. -
- Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese, dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. -
- Qualora le sostituzioni nell'arco di due anni dovessero superare il 50% si dovrà procedere alla rielezione del Comitato. Art. 11 - Presidente Il Presidente: -
- ha la rappresentanza del Centro e dall'Assemblea; - - dura in carica due anni e può essere rieletto; - - assume, in caso di urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato, salvo ratifica da parte di questo non appena possibile; - - in caso di impedimento o di assenza, tutte le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente; - - coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e dei gruppi di lavoro. Art. 12 - Collegio dei Sindaci Il Collegio dei Sindaci, composto da tre iscritti: -
- elegge al suo interno il Presidente; - - esercita il controllo su tutti gli atti compiuti dal Comitato di Gestione; - - esamina i bilanci e li sottopone all'Assemblea, congiuntamente al Comitato di Gestione; - - verifica la contabilità, ogni sei mesi e in qualunque momento ne ravvisi la necessità. Art. 13 - Comitato Coordinamento Centri Sociali Al fine di assicurare un collegamento tra i vari Centri Sociali, favorirne il confronto, la collaborazione e lo scambio di esperienze è costituito un Comitato di Coordinamento dei Centri Sociali composto da: -
- i Presidenti dei centri comunali e convenzionati; - - i Presidenti delle Circoscrizioni competenti territorialmente o loro delegati; - - l'Assessore ai Servizi Sociali ed Educativi o suo delegato; - - un operatore del servizio "Servizi Sociali ed Educativi". Art. 14 - Bilancio Il bilancio preventivo delle attività ed iniziative deve essere presentato e approvato dall'Assemblea degli iscritti entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo riguarda l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea degli iscritti entro il 31 marzo dell'anno successivo. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi per conoscenza entro 15 giorni dall'approvazione al servizio "Servizi Sociali ed Educativi". Il bilancio preventivo è necessario all'Amministrazione comunale per assegnare con apposito atto deliberativo il contributo per le spese di gestione. Art. 15 - Competenze del servizio "Servizi Sociali ed Educativi" I compiti sono: -
- programmazione territoriale dei Centri Sociali; - - esame a raccordo progettualità dei Centri; - - verifica andamento attività dei Centri e proposta; - - parere tecnico in merito a richieste di
convenzionamento; - - procedure ed atti amministrativi connessi all'erogazione di contributi. Art. 16 - Competenze delle Circoscrizioni I compiti sono: -
- proporre attività e collaborare per l'attuazione delle stesse; - - esprimere parere circa la stipula di convenzioni con Centri di Associazioni; - - vigilare sulle attività svolte; - - individuare le forme più opportune di relazione e collaborazione con il Centro. Art. 17 - Disciplina giuridica Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di leggi statali e regionali e, particolarmente le disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del C. C..
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